L’acquisizione dei 150 crediti ECM, di cui 105 nella disciplina Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, richiesti per il triennio 2011-2013 può essere completata entro il 2014. In questo caso la trasmissione dell’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti, potrà avvenire entro gennaio 2015. Non esistono, quindi, né un rinvio al 31 dicembre 2014 né una sanzione per il mancato conseguimento entro il triennio. La sanzione, ovvero la cancellazione dall’Elenco nazionale, scatterà nel caso non si siano conseguiti i crediti del triennio 2011-2013 entro il 2014. Il debito formativo rimane sino alla sua estinzione. Si ribadisce, per chi non ha raggiunto il numero di crediti prescritti, che nel 2014 andranno comunque conseguiti oltre ai crediti per il nuovo triennio 2014-2017 (da 25 a 75) anche i crediti da recuperare.
Si ricorda che la normativa, comunque, prevede la possibilità di riportare dal triennio precedente 2008-2010 fino ad un totale di 45 crediti. Di questo viene dato atto nel sito Cogeaps, laddove si calcola il debito formativo personale detratta appunto la quota riportata dagli anni precedenti.
Gli Organi di Vigilanza, infine, potranno chiedere la situazione dei crediti al Medico Competente, così come potranno fare le Aziende. Quindi, anche per evitare spiacevoli contestazioni o equivoci, è consigliabile trasmettere - non appena acquisiti i crediti richiesti - l’autocertificazione del loro conseguimento sia al Ministero che all'Ordine di appartenenza; gli Ordini, infatti, stanno predisponendo degli ulteriori Elenchi Provinciali.





