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REQUISITI DEGLI AMBIENTI AZIENDALI PER LE VISITE MEDICHE

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Il CD AS.ME.CO. mette a disposizione un testo utile a segnalare al Datore di Lavoro
di qualsiasi tipologia aziendale le condizioni minime necessarie che egli deve garantire
affinché sia possibile svolgere le visite mediche presso suoi locali.
Si consiglia, se possibile, di inviarla comunque dopo richiesta esplicita da parte del Datore di Lavoro.

 

 

c.a. Datore di Lavoro Azienda _____________________________

 

Oggetto:              Emergenza Infezione Covid-19

                             Requisiti minimi per lo svolgimento delle attività di Sorveglianza Sanitaria

 

Tenuto conto dell’obbligo del D.P.C.M. 11/03/2020 che stabilisce, laddove non fosse possibile garantire la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, che siano adottati strumenti di protezione individuale,

Considerato che durante le visite mediche non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro,

Visto i seguenti obblighi attribuiti al Datore di Lavoro dall’articolo 18, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 81/08, “fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione e il medico competente”; dall’articolo 15, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 81/08, “la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale” e all’articolo 272 del D. Lgs. 81/08 “Il datore di lavoro adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuale qualora non sia possibile evitare l’esposizione”,

Tenuto conto che, per quanto riguarda il requisito della infettività di un rifiuto, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha fornito la seguente definizione: “i rifiuti infetti vengono definiti come quei rifiuti che contengono agenti patogeni in quantità o concentrazioni sufficienti tali che l’esposizione ad essi potrebbe provocare una malattia”,

Visto che non è possibile identificare in azienda i lavoratori che sono infetti da Covid-19 asintomatici e che per tale motivo possono essere fonte di contaminazione dell’ambiente e di infezione,

Al fine della prevenzione della diffusione del Coronavirus e del prosieguo delle visite mediche, di cui all’articolo 41 del D. Lgs. 81/08 (preventive, periodiche, rientro per motivi di salute > 60 giorni, a richiesta dei lavoratori, per cambio mansioni, di cessazione per fine rapporto di lavoro, verifica assunzione stupefacenti o alcoldipendenza),

si chiede alla S.V. di fornire:

-      ai lavoratori: tutti i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti dalla normativa in essere per la tutela dall’infezione da Covid-19 (DPCM 11/03/2020 art.1, misura 7 lett. d);

-      ai lavoratori: informazione, formazione e addestramento all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art, 36, 37 e 77 del D. Lgs. 81/08);

-      inoltre di mettere a disposizione del medico competente:

üidonei DPI (guanti e mascherine con filtro di classe P2, camice monouso o tuta monouso, occhiali o schermo paraschizzi) *;

üun ambiente idoneo per l’effettuazione delle visite mediche nel rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa citata sopra, nonché (in analogia con quanto disposto per gli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta) dalla Circolare del Ministero Salute n°5443 del 22/02/2020, per il quale siano già stati effettuati gli eventuali interventi di sanificazione necessari, provvisto di adeguati ricambi d’aria, di lavabo, di contenitore rigido per lo smaltimento dei guanti monouso e delle mascherine (con, al suo interno, un sacco ben agganciato al bordo del contenitore con la scritta rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo) che vanno trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291).

In assenza delle condizioni dei cui ai punti precedenti, il Datore di Lavoro violerebbe le norme vigenti di emergenza previste dal DPCM 11/03/2020, configurandosi un rischio di contagio o di infezione in relazione al Coronavirus, nonché la previgente normativa di tutela in materia di salute e sicurezza del D. Lgs. 81/08, e, pertanto, le visite mediche di sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 81/08 non potranno essere effettuate.

* Si precisa che è obbligo del Datore di lavoro fornire gli adeguati DPI al Medico Competente solo qualora questi fosse un suo dipendente; in tutti gli altri casi, rapporto libero professionale o tramite società di servizi, alla fornitura dei DPI dovrà provvedere il medico.

 

ALLEGATO 3B - IL PUNTO

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L'invio dell'Allegato 3B è regolato dal Decreto del Ministero della Salute del 9 luglio 2012. All'Art. 4 comma 1 si legge "[...] è individuato un periodo transitorio di mesi 12 [...] per la sperimentazione delle disposizioni previste." Al comma 2 si legge: "Unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione di cui al precedente comma, il termine per la trasmissione delle informazioni di cui all’allegato 3B [...] scade il 30 giugno 2013." Riporta, infine, il comma 4: "Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione [...] la sanzione di cui all’art. 58 comma 1 lettera e è sospesa [...]".
Quindi: i) l'invio a scadere il 30 giugno 2013 riguarderebbe i dati inerenti la Sorveglianza Sanitaria effettuata del Medico Competente durante il 2012; l'invio risulta obbligatorio ma non sanzionata l'eventuale omissione; ii) l'invio da effettuare entro marzo del 2014 riguarderà, invece, i dati inerenti la Sorveglianza Sanitaria svolta durante il 2013; tale invio risulta obbligatorio e sanzionata l'eventuale omissione.
Bisognerà ricordare, quindi, che la scadenza del 30 giugno varrà esclusivamente in questa prima applicazione in quanto - come da Art. 3 comma 2 -  "La trasmissione [...] deve essere effettuata dal medico competente entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento [...]".

Inoltre, il Decreto in oggetto motiva la necessità del periodo di sperimentazione anche: "[...] con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni [...]". All'Art. 3 comma 3, poi, si legge: "La trasmissione dei dati [...] deve essere effettuata unicamente in via telematica." Segnaliamo che ad oggi non sono noti gli indirizzi di posta elettronica ufficiali ed eventualmente certificati a cui inviare le informazioni.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, coinvolto nella stesura del Documento diffuso dal Gruppo di Lavoro MeLC della SIMLII, lo condivide - quindi - pienamente.

 

APPELLO CONTRO LE GARE AL RIBASSO

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In questi anni moltissime iniziative hanno perseguito il tentativo di eliminare le condizioni di debolezza in cui operiamo. Altre andranno intraprese. Bisogna però - ancora una volta - ribadire che delle pratiche scorrette, indecorose o sempre più spesso propriamente illegali, sono innanzitutto responsabili i vari operatori che direttamente le eseguono o che, per omissione, non le impediscono. Come in tanti settori della vita pubblica del nostro Paese, anche in questo ambito, assistiamo alla eclissi di elementari valutazioni di opportunità se non di ogni vincolo morale. Siamo consapevoli che le soluzioni all'interno di un contesto così degradato non possono arrivare solo attraverso l'impegno volontaristico dei singoli; ma al contempo riteniamo che nessuna soluzione può essere strutturale (ci riferiamo ad esempio ad auspicate modifiche legislative) se non è sorretta da condotte personali deontologicamente appropriate.
Il Gruppo di Lavoro dei Medici Competenti della Società Italiana Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (GdL MeLC SIMLII) chiede perciò a tutti i Colleghi che ne condividano la sostanza di praticare e diffondere i contenuti di questo Appello.

Il Consiglio Direttivo ASMECO condivide l'Appello e se ne farà promotore in tutti gli ambiti possibili.

 

PRATICHE ILLEGALI IN MEDICINA DEL LAVORO

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ASMECO - Pratiche illegali in Medicina del Lavoro

Ministero del Lavoro - Interpello Medico esclusivo

 

 

 

 

AMBITO FORENSE

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DAL MEDICO COMPETENTE AL CTU ED AL CTP

 


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