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Pratiche illegali in Medicina del Lavoro
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ARGOMENTO: Pratiche illegali in Medicina del Lavoro

Pratiche illegali in Medicina del Lavoro 14 Anni, 1 Mese fa #92

  • Pietro Carmine Pennacchio
Pratiche illegali in Medicina del Lavoro
alla luce della risposta all’istanza di interpello da parte del Ministero del Lavoro (Prot. n° 25/I/0001768)

Alcuni Medici competenti, appellandosi all’art. 17 comma 2 del D. Lgs. 626/94 prima e all’art. 39 comma 5 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. dopo, ritengono legale la pratica di farsi sostituire da altri medici (generici, specialisti della stessa branca o di altre branche) nella esecuzione materiale delle visite mediche. Essi ritengono legittimo che un datore di lavoro nomini un medico competente e che questi, dopo aver preso visione della visita medica eseguita da un altro medico, emetta asetticamente il giudizio di idoneità.
Si sottolinea subito che tale pratica non è legale ed espone il Medico competente e la stessa Azienda a sanzioni gravi: di fatto, nel caso in cui venisse accertato che le visite mediche fossero state eseguite da persona diversa dallo stesso medico competente, il reato accertato è la non effettuazione della sorveglianza sanitaria art. 55, co. 5, lett. e) – art. 58, co.1. lett. b) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..
In base alle norme vigenti, il Medico competente non può delegare alcuno non solo ad emettere il giudizio di idoneità ma anche all’effettuazione della visita medica (anamnesi, esame clinico, ecc.).
La previsione di cui al comma 2 dell’art. 17 del D. Lgs. 626/94 (“Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri”) si riferisce a richieste di accertamenti specialisti in ambiti specifici che vanno oltre le competenze professionali del medico competente (es.: visita cardiologica, neurologica…).
Tale principio è stato ulteriormente chiarito nel D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. Infatti, il comma 5 dell’art. 39 recita: “Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialistici scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri”. L’art. 39 non senza motivo riporta solo “…accertamenti diagnostici…” e non cita gli esami clinici. Il Legislatore, nell’art. 41 co. 4, ha definito i contenuti della visita medica: “Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici ….e indagini diagnostiche”. Nel caso si fosse voluto estendere la possibilità di ricorrere ad un collaboratore anche per gli altri contenuti della visita medica (esami clinici), il Legislatore avrebbe dovuto scriverlo. Di fatto, però, ha proceduto al contrario ed ha limitato la collaborazione esclusivamente alle indagini diagnostiche.
Sicuramente non vi erano dubbi già in regime di decreto 626, figuriamoci dopo l’entrata in vigore del decreto 81 che specifica in maniera inequivocabile i margini di azione ed i vincoli di eventuali consulenze specialistiche: il medico competente in accordo con il datore di lavoro sceglie un medico specialista per l’effettuazione di eventuali accertamenti diagnostici che, ovviamente, non possono identificarsi con la “visita medica di medicina del lavoro”.
Peraltro, la scelta del medico specialista è fatta in accordo con il datore di lavoro a conferma della natura personale e fiduciaria degli incarichi inerenti la sorveglianza sanitaria.
Il principio della natura personale e fiduciaria è ancor più evidente nell’atto di nomina del medico competente che, nell’ambito delle attribuzioni dei compiti previsti dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., viene individuato come figura sanzionata penalmente. Nell’ipotesi in cui i compiti propri del medico competente venissero “delegati” ad altri, sarebbe di difficile applicazione un principio fondante del diritto: “la responsabilità penale è personale” (art. 27 della Costituzione Italiana).
In presenza di un rapporto così vincolante ed esclusivo, sembrerebbe che il medico competente non possa ammalarsi mai o non possa assentarsi mai per lunghi periodi. In realtà, non è proprio così. Nel caso di impedimenti oggettivi del medico competente, a seguito dei quali potrebbe esserci la necessità di una sostituzione, vi può essere un atto legittimo di nuova nomina (anche di breve durata) da parte del datore di lavoro. In questo modo, il “sostituto”, per il periodo di nomina, provvederà alla effettuazione materiale della visita medica ed al rilascio del certificato di idoneità e risponderà penalmente del proprio operato.
Quanto riferito in questa breve relazione è espresso con estrema chiarezza nella risposta all’istanza di interpello avanzata dalla Associazione del Commercio e del Turismo di Forlì e circondario (Prot. n° 25/I/0001768).
Si vuole, inoltre, ricordare il ruolo chiave del datore di lavoro che, a norma dell’art. 18 co. 1 lett. g) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ha l’obbligo sanzionato di “…richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico …”. Pertanto, la pratica di una condotta illecita da parte del medico competente espone lo stesso datore di lavoro a gravi danni per omessa tutela dei Lavoratori.

Riferimenti normativi
• Art. 39 comma 5 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.: “Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri”.
• Art. 18 co. 1 lett. g) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., Il datore di lavoro ha l’obbligo sanzionato di “…richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico …”.
• Art. 25 lett. b) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.: il medico competente “…effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 …”.
• Art. 58, co. 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.: il medico competente è punito “con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g)”.
• Art. 41 - Comma 1: “La sorveglianza sanitaria é effettuata dal medico competente…”
• Art. 41 - Comma 4: “Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente...”
• Risposta ad interpello da parte del Ministero del Lavoro Prot. n° 25/I/0001768 – (www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/5890A533-...ebbraio2006forli.pdf): “...il sostituto, per il periodo di nomina, risponderebbe personalmente del proprio operato e nell’eventualità di controlli sanitari periodici già programmati, dovrà necessariamente provvedere non solo all’effettuazione materiale della visita ma anche al rilascio del certificato di idoneità alla mansione, assumendosi la piena responsabilità della valutazione operata”.
• Art. 12 comma 3 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.: “Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1(…interpello…) costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza”.
• Art. 27 della Costituzione: “…La responsabilità penale è personale…”.
• Chiarimenti sugli artt. 16 e 17 D.Lgs. 626/94 da parte della Regione Friuli Venezia Giulia – (www.sanita.fvg.it/ars/specializza/proget...ati/art16-17-626.doc): “…fermo restando l’obbligo dell’emissione del giudizio di idoneità da parte dello stesso medico visitatore…. - per le modalità operative degli accertamenti integrativi alla visita medica il personale di vigilanza deve poter risalire a tutti gli operatori che hanno eseguito e/o refertato il singolo esame…”.
• Etica e professionalità nell’attività del Medico del lavoro Competente – Gruppo di Lavoro Nazionale “Medici del Lavoro Competenti” S.I.M.L.I.I. – (www.medicocompetente.it/files/documenti/...nto-del-GdL-MeLC.doc)
• Parere del dott. Luca Poniz della Procura della Repubblica del Tribunale di Milano - www.medicocompetente.it/files/documenti/...ente-funzioni-e.pdf: “…Né diversa interpretazione è sostenibile sulla base dell’art. 17, co. 2, del DLvo 626/94: il caso ivi contemplato - il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri - riguarda palesemente il caso della necessità di dover ricorrere a conoscenze e specializzazioni diverse ed integrative rispetto a quelle possedute dal medico competente, necessità legate alla specialità del caso da affrontare, e non già ad esigenze personali del medico; e, comunque, lungi dal fornire la base per l’interpretazione da taluni avanzata (a tenore della quale tale disposto autorizzerebbe il ricorso ad un sostituto del medico competente), la contraddice, posto che persino nel caso della circostanza - contemplata dalla norma - di una specifica esigenza “clinica”, la scelta dell’ulteriore medico specialista deve essere una “scelta” del datore di lavoro…”.



17.02.2012

Re: Pratiche illegali in Medicina del Lavoro 14 Anni, 1 Mese fa #96

  • Gennaro Bilancio
Salve
Nulla da aggiungere, ha già scritto tutto Carmine, CONDIVIDO
Saluti

Re: Pratiche illegali in Medicina del Lavoro 14 Anni, 1 Mese fa #97

  • Vito Simini
Giustissimo!
Saluti
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